Il presupposto giuridico della legittimità della imposizione contributiva nei riguardi dei proprietari degli immobili è contenuto nell’art. 10 della Legge fondamentale sulla bonifica integrale (R.D. n. 215 del 1933), poi ripreso con il Codice Civile (art.860) ed infine riconfermato con le varie Leggi regionali emanate a seguito del trasferimento delle competenze in materia di bonifica dallo Stato alle Regioni.
Per la Regione Basilicata il riferimento normativo è rappresentato dalla legge regionale 33 del 6 settembre 2001, che all’art. 9 comma 1 recita: “Sono obbligati al pagamento del contributo consortile i proprietari di immobili agricoli ed extragricoli siti nel comprensorio di contribuenza, che godono di un beneficio specifico derivante dalle opere di bonifica gestite dal Consorzio”.
La prassi e la giurisprudenza hanno ormai convalidato e consolidato tale presupposto in virtù del quale soggetti obbligabili all’imposizione sono i proprietari di immobili agricoli ed extragricoli (anche se non proprietari del suolo su cui insiste la costruzione), che ricadono nel comprensorio e che traggono beneficio dagli interventi consortili. Intendendo per ‘immobili’, oltre ai terreni, ai fabbricati, ed agli stabilimenti industriali, cioè i beni assoggettabili all’imposta fondiaria, anche gli elettrodotti, le ferrovie, le strade, i metanodotti, ecc.
I contributi consortili a carico dei proprietari degli immobili urbani, imposti direttamente dal Consorzio fino all’anno di competenza 2006, sono dovuti per la difesa idraulica e per il conseguente beneficio che gli immobili ricevono dall’attività svolta dal Consorzio. Come chiarito dalla normativa e dalla giurisprudenza, l’azione della bonifica è attualmente costituita da un complesso di interventi, realizzati nell’ambito territoriale dei Consorzi, finalizzati a:
- assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio e la regimazione idraulica;
- conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale;
- garantire la tutela e difesa del suolo e la salvaguardia dell’ambiente;
- adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica già realizzate.
Pertanto gli interessi e gli scopi della bonifica, ed il conseguente beneficio sotteso all’imposizione contributiva effettuata dall’Ente sugli immobili agricoli ed extragricoli rientranti nel comprensorio, mirando alla tutela e salvaguardia del territorio in senso lato ed essendo finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque o a garantire la regimazione idraulica a scopo di sicurezza territoriale in ciascun abitato urbano, non sono di certo comparabili con quelli attinenti alla difesa delle acque dall’inquinamento o alla fornitura di acqua potabile.
La presenza di una rete fognaria comunale ed il pagamento di un canone per il relativo servizio non escludono di per sé che l’area entro cui ricadono gli immobili urbani assoggettati alla contribuenza consortile tragga un beneficio dalle opere di bonifica ivi esistenti e dalla correlativa attività di esercizio, vigilanza e manutenzione svolta dal Consorzio.
La funzione del Consorzio di bonifica è infatti quella di preservare il comprensorio dal rischio idraulico e cioè dal rischio di allagamento e di esondazioni.
Tutto questo rappresenta un indubbio beneficio non solo per le persone fisiche dei proprietari degli immobili situati nel comprensorio di bonifica, ma soprattutto per gli stessi immobili, il cui valore (sia fondiario che di mercato) è maggiore rispetto ai beni che invece sono soggetti al disordine idraulico.
L’attività svolta dal Consorzio di Bonifica ed il beneficio conseguente (c.d. beneficio idraulico) è infatti cosa ben diversa dal servizio idrico-integrato svolto dal Comune o da altro gestore.
L’attività di bonifica e di difesa idraulica – assicurata dall’Ente consortile – e l’attività dei servizi di fognatura e depurazione sono infatti del tutto diverse fra loro, così come sono diversi gli interessi e i fini che si intendono tutelare (la qualità degli scarichi e la tutela dall’inquinamento, per il servizio di fognatura; la difesa del suolo e la corretta regimazione delle acque, per la bonifica).
Ne consegue che il beneficio che gli immobili urbani, nonché quelli agricoli, ricevono corrisponde all’entità del danno che viene evitato con tali azioni di bonifica idraulica, le quali conservano il valore del bene consentendone una conveniente utilizzazione.
In particolare l’attività di bonifica idraulica del Consorzio di Bradano e Metaponto si concretizza mediante il funzionamento e la manutenzione di 9 Idrovore – le quali servono una rete di canali di una lunghezza complessiva pari a 237.330 ml. – nonché mediante la gestione di una ulteriore rete di canali, sviluppata in 963.733,00 ml., che veicola le acque di falda o meteoriche nei fiumi o direttamente nel mare.
D’altra parte, secondo quanto affermato dall’art. 9, comma 5, della L.R. 33/2001, così come modificato dalla L.R. 29/2006, i proprietari degli immobili ricadenti in zona urbana sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica. Saranno invece i soggetti gestori del servizio idrico integrato, di cui alla L.R. 63/1996, a contribuire, dal 2007, alle spese consortili per l’attività di bonifica relativi agli immobili urbani, in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante versamento di canoni stabiliti da apposite convenzioni.
In conclusione, è la legge statale che ha fissato inequivocabilmente l’obbligatorietà:
- della bonifica, come soggezione dei proprietari rientranti nel comprensorio;
- dei relativi Consorzi, la cui costituzione determina l’inclusione coattiva di tutti i proprietari di immobili situati nel comprensorio consortile;
- dei contributi.
Detti contributi, proprio per testuale disposto di legge, costituiscono oneri reali sugli immobili dei consorziati.
Essi vengono inoltre riscossi, dal 2007 limitatatmente agli immobili agricoli censiti al Catasto Terreni, con le stesse modalità previste per la riscossione delle imposte dirette mediante ruoli esattoriali (v. artt. 10, 11 e 21 R.D. n. 215/1933, art. 864, 2776, 2780, n. 2 c.c.) e costituiscono prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica rientranti nella categoria generale dei tributi (v., fra tutte, Sent. Corte di Cassazione – Sezioni Unite , n. 9493 del 23/9/1998).
Nell’azione impositiva, inoltre, il Consorzio tiene conto dei presupposti imprescindibili per l’assoggettamento degli immobili al proprio potere impositivo e cioè :
- la qualità di proprietario o di soggetto titolare di altri diritti reali, di immobili inclusi nel comprensorio consortile;
- la configurabilità di un beneficio specifico e diretto derivante dall’attività svolta dal Consorzio medesimo (art. 11 R.D. n. 215/1933 ed art. 9 l.r. n. 33/2001).
La legge stabilisce, inoltre, che la ripartizione della spesa tra i proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio, debba effettuarsi in base al beneficio che gli stessi immobili ricavano dalle opere e dalle attività di bonifica, sulla base dei criteri stabiliti nel “piano di classifica” (detto anche piano di riparto), redatto dal consorzio ed approvato dalla regione.
Detto strumento consente, mediante opportuni parametri tecnici ed economici, di valutare sia la diversa entità del rischio idraulico cui sono soggetti gli immobili del comprensorio, sia la diversa incidenza delle opere idrauliche ed irrigue su ogni immobile, sia infine la diversa entità del valore di ciascun immobile che, a parità di rischio idraulico, è tutelato dall’attività di bonifica. In tal senso, il Piano, nell’individuare e quantificare i rapporti di beneficio che gli immobili traggono dalla bonifica, garantisce il corretto esercizio del potere impositivo del consorzio.