In conclusione, è la legge statale che ha fissato inequivocabilmente l’obbligatorietà:
– della bonifica, come soggezione dei proprietari rientranti nel comprensorio;
– dei relativi Consorzi, la cui costituzione determina l’inclusione coattiva di tutti i proprietari di immobili situati nel comprensorio consortile;
– dei contributi.
Detti contributi, proprio per testuale disposto di legge, costituiscono oneri reali sugli immobili dei consorziati.
Essi vengono inoltre riscossi, dal 2007 limitatatmente agli immobili agricoli censiti al Catasto Terreni, con le stesse modalità previste per la riscossione delle imposte dirette mediante ruoli esattoriali (v. artt. 10, 11 e 21 R.D. n. 215/1933, art. 864, 2776, 2780, n. 2 c.c.) e costituiscono prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica rientranti nella categoria generale dei tributi (v., fra tutte, Sent. Corte di Cassazione – Sezioni Unite , n. 9493 del 23/9/1998).
Nell’azione impositiva, inoltre, il Consorzio tiene conto dei presupposti imprescindibili per l’assoggettamento degli immobili al proprio potere impositivo e cioè :
– la qualità di proprietario o di soggetto titolare di altri diritti reali, di immobili inclusi nel comprensorio consortile;
– la configurabilità di un beneficio specifico e diretto derivante dall’attività svolta dal Consorzio medesimo (art. 11 R.D. n. 215/1933 ed art. 9 l.r. n. 33/2001).