A) la bonifica realizzata deve essere integrale: sono considerate pubbliche, e quindi a carico dello Stato totalmente o per percentuali molto elevate, non solo opere di bonifica idraulica, di irrigazione, di assestamento idrogeologico e di risanamento igienico, ma anche la realizzazione delle infrastrutture necessarie per la razionale utilizzazione del territorio. Inoltre, i privati devono eseguire obbligatoriamente, sia pure con l’appoggio finanziario statale, le opere di miglioramento necessarie;
B) gli interventi di bonifica devono essere programmati in modo organico: è prevista, infatti, la precisa delimitazione, con “atto di classifica“, dell’area in cui si deve attuare la bonifica (comprensorio di bonifica) e la stesura di un piano generale di bonifica.
La legge Serpieri descrive le opere di carattere pubblico previste, e fornisce le indicazioni programmatiche che dovranno essere rispettate dai privati nella scelta dei miglioramenti fondiari da eseguire e nella loro realizzazione;
C) è richiesta la partecipazione attiva dei privati interessati dalla bonifica in tutte le fasi di questa: tale partecipazione si realizza essenzialmente con la formazione di un consorzio di bonifica. Questo ente è formato dai proprietari utenti della bonifica; ad esso spetta la stesura del piano di bonifica, l’esecuzione delle opere pubbliche (affidategli dallo Stato con l’istituto della concessione), l’assistenza tecnica e finanziaria ai privati per la realizzazione dei miglioramenti fondiari. Conclusasi la bonifica il consorzio rimane attivo con un suo specifico apparato tecnico-amministrativo per gestire e ammodernare le reti di scolo e di irrigazione, e fornire appoggio finanziario e partecipazione tecnica all’opera di trasformazione e di miglioramento fondiario intrapresa nel tempo dai suoi consorziati. Per il finanziamento delle sue attività, ha il diritto di esigere specifici contributi consortili, commisurati al beneficio che essi ritraggono dalla bonifica stessa. Anche l’attribuzione dei voti nell’ambito di questa struttura di autogoverno è attuata in base al medesimo criterio (utilizzando a tal fine essenzialmente l’entità dei ruoli di contribuenza dei consorziati).
Al R.D. n.215 del 1933 sono seguite numerose altre leggi che, pur non sovvertendone la fisionomia fondamentale, hanno apportato integrazioni e modifiche.
Assai importante è la L.25-7-1952, n.991 che riguarda specificatamente gli interventi di bonifica nelle zone montane e istituisce i consorzi di bonifica montana.
La situazione normativa riguardante la bonifica ha subito una modifica essenziale quando, con i D.P.R. 15-1-1972, n.11 e 24-7-1977, n.616, la competenza in materia di bonifica è stata trasferita dallo Stato alle Regioni.
Di conseguenza, queste hanno redatto, negli ultimi anni, specifiche leggi sulla bonifica.
Molte di tali normative trattano in modo anche nettamente diversificato, l’una dall’altra, aspetti fondamentali della problematica bonificatoria, e alcune di esse hanno avuto iter alquanto tormentati prima di ottenere l’approvazione da parte degli organi di controllo statale. Fra i temi piu controversi trattati dalle leggi regionali si ricordano: le attività di bonifica a cui conferire priorità, il ruolo dei consorzi di bonifica ed i criteri per l’elezione dei loro organi amministrativi.
Dall’esame delle funzioni proprie dei Consorzi di bonifica, derivanti dalla specifica normativa di settore e dalle numerose altre leggi riguardanti altri comparti connessi alla bonifica, emerge chiaramente che la bonifica, da attività finalizzata esclusivamente al riscatto delle terre è divenuta col tempo una grande opportunità di valorizzazione del territorio.
In particolare, in quanto enti di autogoverno tradizionalmente capaci di interagire sia con i propri consorziati che con enti istituzionali ed associazioni, rappresentano un esempio di concreta realizzazione del principio di sussidiarietà nel rapporto tra enti, istituzioni e cittadini.